(Accordo-art. 25)
                             Articolo 25 
 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
    Qualsiasi  dato  relativo   alle   singole   persone   che,   per
l'attuazione del presente  Accordo,  viene  trasmesso  da  una  Parte
all'altra, e' mantenuto riservato  e  utilizzato  esclusivamente  per
determinare il diritto alle prestazioni in base al presente Accordo. 
    Tutti gli scambi di dati tra le Parti  sono  regolati  da  quanto
stabilito dall'Allegato 1 del presente Accordo,  che  ne  costituisce
parte integrante.