Articolo 25
Protezione dei dati personali
Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per
l'attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte
all'altra, e' mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per
determinare il diritto alle prestazioni in base al presente Accordo.
Tutti gli scambi di dati tra le Parti sono regolati da quanto
stabilito dall'Allegato 1 del presente Accordo, che ne costituisce
parte integrante.