Art. 9.
Linee generali per il lavoro agile
1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e' una delle
possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per
processi e attivita' di lavoro, previamente individuati dalle
amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti
organizzativi e tecnologici per operare con tale modalita'. Esso e'
finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e
l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra
tempi di vita e di lavoro.
2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato, disciplinata da ciascuna amministrazione con
proprio regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di
orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita
in modalita' mista alternando giornate di lavoro all'interno dei
locali dell'amministrazione e giornate di lavoro all'esterno di
questi, senza una postazione fissa e predefinita. Ove necessario per
la tipologia di attivita' svolta dai lavoratori e/o per assicurare la
protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con
l'amministrazione i luoghi ove e' possibile svolgere l'attivita'. In
ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione
lavorativa a distanza il dipendente e' tenuto ad accertare la
presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle
condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore
nonche' la piena operativita' della dotazione informatica ed ad
adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a
garantire la piu' assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni
in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore
stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una
specifica informativa in materia.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile
non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi
gli istituti contrattuali non compatibili con la modalita' a
distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi
nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto
ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente
applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime
mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le
precisazioni di cui al presente articolo.
4. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.
5. L'amministrazione, previo confronto di cui agli all'art. 20,
comma 1, lettera g) e all'art. 27, comma 1, lettera f) (Confronto
materie, sezioni specifiche), individua le attivita' che possono
essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e
quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non
remotizzabili.
6. L'amministrazione, nel dare accesso al lavoro agile, ha cura
di conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei lavoratori
con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con
le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste
ultime e fermi restando i diritti di priorita' sanciti dalle
normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori
di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione, previa
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma
1, lettera n) e dell'art. 29, comma 1, lettera n), avra' cura di
facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in
condizioni di particolare necessita', non coperte da altre misure. In
particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di
salute o che assistano familiari con disabilita' in situazioni di
gravita' ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici
previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 a sostegno della
genitorialita' e per le altre casistiche individuate in sede di
contrattazione collettiva integrativa, con l'accordo individuale di
cui all'art. 12 del CCNL 16 luglio 2024 e' possibile estendere il
numero di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a
quelle previste per il restante personale.
7. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le
stesse opportunita' rispetto alla incentivazione della performance e
alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che
prestano attivita' lavorativa in presenza.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 11 del
CCNL 16 luglio 2024.