(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                 Linee generali per il lavoro agile 
 
    1. Il lavoro agile di cui alla legge  n.  81/2017  e'  una  delle
possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per
processi  e  attivita'  di  lavoro,  previamente  individuati   dalle
amministrazioni,  per  i  quali  sussistano  i  necessari   requisiti
organizzativi e tecnologici per operare con tale modalita'.  Esso  e'
finalizzato a conseguire il  miglioramento  dei  servizi  pubblici  e
l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra
tempi di vita e di lavoro. 
    2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato,  disciplinata  da  ciascuna  amministrazione  con
proprio regolamento ed accordo tra  le  parti,  anche  con  forme  di
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di
orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita
in modalita' mista alternando  giornate  di  lavoro  all'interno  dei
locali dell'amministrazione  e  giornate  di  lavoro  all'esterno  di
questi, senza una postazione fissa e predefinita. Ove necessario  per
la tipologia di attivita' svolta dai lavoratori e/o per assicurare la
protezione  dei   dati   trattati,   il   lavoratore   concorda   con
l'amministrazione i luoghi ove e' possibile svolgere l'attivita'.  In
ogni caso nella scelta dei luoghi di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa a  distanza  il  dipendente  e'  tenuto  ad  accertare  la
presenza delle  condizioni  che  garantiscono  la  sussistenza  delle
condizioni minime di tutela della salute e sicurezza  del  lavoratore
nonche' la piena  operativita'  della  dotazione  informatica  ed  ad
adottare tutte le precauzioni e  le  misure  necessarie  e  idonee  a
garantire la piu' assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni
in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal  lavoratore
stesso. A tal  fine  l'amministrazione  consegna  al  lavoratore  una
specifica informativa in materia. 
    3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile
non modifica la natura del rapporto di lavoro in  atto.  Fatti  salvi
gli  istituti  contrattuali  non  compatibili  con  la  modalita'   a
distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti  e  gli  obblighi
nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso  il  diritto
ad un trattamento economico non inferiore a  quello  complessivamente
applicato nei confronti  dei  lavoratori  che  svolgono  le  medesime
mansioni  esclusivamente  all'interno  dell'amministrazione,  con  le
precisazioni di cui al presente articolo. 
    4. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria. 
    5. L'amministrazione, previo confronto di cui agli  all'art.  20,
comma 1, lettera g) e all'art. 27, comma  1,  lettera  f)  (Confronto
materie, sezioni specifiche),  individua  le  attivita'  che  possono
essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in  turno  e
quelli che  richiedono  l'utilizzo  costante  di  strumentazioni  non
remotizzabili. 
    6. L'amministrazione, nel dare accesso al lavoro agile,  ha  cura
di conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei lavoratori
con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con
le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste
ultime  e  fermi  restando  i  diritti  di  priorita'  sanciti  dalle
normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori
di  garantire   prestazioni   adeguate,   l'amministrazione,   previa
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art.  21,  comma
1, lettera n) e dell'art. 29, comma 1,  lettera  n),  avra'  cura  di
facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino  in
condizioni di particolare necessita', non coperte da altre misure. In
particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di
salute o che assistano familiari con  disabilita'  in  situazioni  di
gravita' ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano  dei  benefici
previsti  dal  decreto  legislativo  n.  151/2001  a  sostegno  della
genitorialita' e per le  altre  casistiche  individuate  in  sede  di
contrattazione collettiva integrativa, con l'accordo  individuale  di
cui all'art. 12 del CCNL 16 luglio 2024  e'  possibile  estendere  il
numero di giorni di attivita' resa  in  modalita'  agile  rispetto  a
quelle previste per il restante personale. 
    7. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro  agile  le
stesse opportunita' rispetto alla incentivazione della performance  e
alle  iniziative  formative  previste  per  tutti  i  dipendenti  che
prestano attivita' lavorativa in presenza. 
    8. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  11  del
CCNL 16 luglio 2024.