(Testo unico imposte sui redditi-art. 46)
                               ART. 46 
                         Redditi di capitale 
(articolo 44 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 6, comma 1, legge  30  aprile  1999,  n.  130;
articolo 12, comma 13-bis, decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.
                                461) 
 
1. Sono redditi di capitale: 
a) gli interessi e altri proventi  derivanti  da  mutui,  depositi  e
conti correnti; 
b) gli interessi e gli altri proventi  delle  obbligazioni  e  titoli
similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli  similari,
nonche' dei certificati di massa; 
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue  di  cui  agli
articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; 
e) i proventi  derivanti  da  prestiti  erogati  per  il  tramite  di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori  non  professionali
(piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite  da  societa'  iscritte
all'albo degli intermediari finanziari di cui  all'articolo  106  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  o  da  istituti  di
pagamento rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  114
del medesimo testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  385  del
1993, autorizzati dalla Banca d'Italia; 
f)  gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  al  capitale  o  al
patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa', salvo il disposto dell'articolo 55, comma 2, lettera c); 
g) gli utili  derivanti  da  associazioni  in  partecipazione  e  dai
contratti indicati nel primo  comma  dell'articolo  2554  del  codice
civile, salvo il disposto dell'articolo 55, comma 2, lettera b); 
h) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo  di
pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di
denaro  e  beni  affidati  da  terzi  o  provenienti   dai   relativi
investimenti; 
i) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su  titoli
e valute; 
l) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; 
m) i redditi compresi  nei  capitali  corrisposti  in  dipendenza  di
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; 
n)   i   redditi   derivanti   dai   rendimenti   delle   prestazioni
pensionistiche di cui all'articolo 52, comma 1, lettera  m),  erogate
in  forma  periodica  e  delle  rendite  vitalizie  aventi   funzione
previdenziale; 
o) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo
82, comma 2, anche se non residenti, nonche' i redditi corrisposti  a
residenti italiani da trust  e  istituti  aventi  analogo  contenuto,
stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei
redditi prodotti dal trust si considerano a  fiscalita'  privilegiata
ai sensi dell'articolo 162, anche qualora i percipienti residenti non
possano  essere  considerati   beneficiari   individuati   ai   sensi
dell'articolo 82; 
p) gli interessi e gli altri proventi  derivanti  da  altri  rapporti
aventi  per  oggetto  l'impiego  del  capitale,  esclusi  i  rapporti
attraverso cui possono essere  realizzati  differenziali  positivi  e
negativi in dipendenza di un evento incerto. 
2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
a) si considerano similari alle azioni,  i  titoli  e  gli  strumenti
finanziari emessi da societa' ed enti di cui all'articolo  82,  comma
1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente
dalla partecipazione ai risultati economici della societa'  emittente
o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare  in
relazione al quale i titoli e gli  strumenti  finanziari  sono  stati
emessi. Le partecipazioni al capitale  o  al  patrimonio,  nonche'  i
titoli e gli strumenti finanziari di cui al primo periodo  emessi  da
societa' ed enti di cui all'articolo 82,  comma  1,  lettera  d),  si
considerano  similari  alle  azioni  a  condizione  che  la  relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile  nella  determinazione  del
reddito nello Stato estero di residenza  del  soggetto  emittente;  a
tale fine  l'indeducibilita'  deve  risultare  da  una  dichiarazione
dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; 
b) si considerano similari alle obbligazioni: 
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a  rate
di autoveicoli, autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  29  del  regio
decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  nella  legge  19
febbraio 1928, n. 510; 
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata  di
pagare alla scadenza  una  somma  non  inferiore  a  quella  in  essi
indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e  che
non attribuiscono  ai  possessori  alcun  diritto  di  partecipazione
diretta  o  indiretta  alla   gestione   dell'impresa   emittente   o
dell'affare  in  relazione  al  quale  siano  stati  emessi,  ne'  di
controllo sulla gestione stessa. 
3.  Ai  fini  delle  imposte  sui   redditi,   ai   titoli   indicati
nell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n.  130,  si  applica  lo
stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse  dalle  societa'
per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati  italiani  e
per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dalla parte
I, titolo II, capo II, sezione IV  del  testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33. 
4. I titoli emessi da enti e organismi internazionali  costituiti  in
base  ad  accordi  internazionali  resi  esecutivi  in  Italia   sono
equiparati  a  tutti  gli  effetti  fiscali  ai  titoli  dello  Stato
italiano.