(Testo unico imposte sui redditi-art. 47)
                               ART. 47 
               Determinazione del reddito di capitale 
(articolo 45 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo  2,  commi  2  e  3,  decreto  legislativo  21
                       novembre 1997, n. 461) 
 
1.  Il  reddito  di  capitale  e'  costituito  dall'ammontare   degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo  di  imposta,
senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui all'articolo 46, comma  1,
lettere a), b), g), e h), e' compresa  anche  la  differenza  tra  la
somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e
il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata  in
gestione, ovvero il valore normale dei beni  impiegati,  apportati  o
affidati in gestione. I proventi di cui  all'articolo  46,  comma  1,
lettera h), sono determinati valutando le somme impiegate,  apportate
o affidate in gestione nonche' le somme percepite o il valore normale
dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del  giorno  in
cui le somme o i  valori  sono  impiegati  o  incassati.  Qualora  la
differenza tra la somma  percepita  o  il  valore  normale  dei  beni
ricevuti alla  scadenza  e  il  prezzo  di  emissione  dei  titoli  o
certificati indicati nell'articolo  46,  comma  1,  lettera  b),  sia
determinabile in tutto  o  in  parte  in  funzione  di  eventi  o  di
parametri non ancora certi o determinati alla data di  emissione  dei
titoli o certificati, la parte di  detto  importo,  proporzionalmente
riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione
e quella in cui l'evento o il parametro assumono  rilevanza  ai  fini
della  determinazione  della  differenza,  si  considera  interamente
maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di  cui
all'articolo  46,  comma  1,  lettera  i),  sono   costituiti   dalla
differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento  dei
titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi
e  gli  altri   proventi   dei   titoli,   non   rappresentativi   di
partecipazioni, maturati nel periodo  di  durata  del  rapporto,  con
esclusione  dei  redditi  esenti  dalle  imposte   sui   redditi.   I
corrispettivi a pronti e a termine espressi  in  valuta  estera  sono
valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in  cui  sono
pagati o incassati. Nei proventi di cui  all'articolo  46,  comma  1,
lettera l), si comprende, oltre al compenso per il  mutuo,  anche  il
controvalore degli interessi e degli altri proventi dei  titoli,  non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto. 
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova  contraria,
si presumono percepiti alle scadenze  e  nella  misura  pattuite  per
iscritto.  Se  le  scadenze  non  sono  stabilite  per  iscritto  gli
interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel  periodo
di imposta.  Se  la  misura  non  e'  determinata  per  iscritto  gli
interessi si computano al saggio legale. 
3. Per i contratti di conto corrente e  per  le  operazioni  bancarie
regolate  in  conto  corrente  si  considerano  percepiti  anche  gli
interessi compensati a norma di legge o di contratto. 
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per  la  parte
corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei
premi pagati. Si considera corrisposto anche il  capitale  convertito
in rendita a seguito di opzione.  La  predetta  disposizione  non  si
applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai
sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
5. I redditi di cui  all'articolo  46,  comma  1,  lettera  n),  sono
costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita
o di prestazione pensionistica erogata e quello della  corrispondente
rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari. 
6. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonche' di
istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia,
non sia possibile distinguere  tra  redditi  e  patrimonio,  l'intero
ammontare percepito costituisce reddito. 
7. Nel caso dei rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera l),
qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli  effetti
fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in  garanzia
spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo
di efficacia del contratto,  il  creditore  pignoratizio  non  compia
sulle somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a  tali
effetti atto di disposizione l'immissione  delle  somme  in  conti  o
depositi   vincolati    intestati    al    creditore    pignoratizio,
esplicitamente riferibili al soggetto costituente il  pegno,  ne'  la
costituzione in  garanzia  delle  somme  o  dei  beni  da  parte  del
creditore  pignoratizio  che   avvenga   nell'ambito   di   ulteriori
operazioni di prestito di titoli,  a  condizione  che  i  soggetti  a
favore dei quali la garanzia e'  costituita  non  compiano  su  dette
somme e beni atti di disposizione. 
8. Nel caso dei rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere  i)
e l), e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al
soggetto cui si imputano i  dividendi,  gli  interessi  e  gli  altri
proventi, si applica il regime previsto dall'articolo  98,  comma  2,
ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito  per  imposte
pagate all'estero, soltanto se  tale  regime,  ovvero  l'attribuzione
delle ritenute o il credito per imposte  pagate  all'estero,  sarebbe
spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli  interessi  e
degli altri proventi.