ART. 47
Determinazione del reddito di capitale
(articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 2, commi 2 e 3, decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461)
1. Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta,
senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui all'articolo 46, comma 1,
lettere a), b), g), e h), e' compresa anche la differenza tra la
somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e
il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in
gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati o
affidati in gestione. I proventi di cui all'articolo 46, comma 1,
lettera h), sono determinati valutando le somme impiegate, apportate
o affidate in gestione nonche' le somme percepite o il valore normale
dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in
cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la
differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o
certificati indicati nell'articolo 46, comma 1, lettera b), sia
determinabile in tutto o in parte in funzione di eventi o di
parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei
titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente
riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione
e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini
della determinazione della differenza, si considera interamente
maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui
all'articolo 46, comma 1, lettera i), sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei
titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi
e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con
esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I
corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono
valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono
pagati o incassati. Nei proventi di cui all'articolo 46, comma 1,
lettera l), si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il
controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria,
si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per
iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli
interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo
di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli
interessi compensati a norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte
corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei
premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito
in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si
applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai
sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5. I redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n), sono
costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita
o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente
rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.
6. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonche' di
istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia,
non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero
ammontare percepito costituisce reddito.
7. Nel caso dei rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera l),
qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti
fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia
spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo
di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia
sulle somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali
effetti atto di disposizione l'immissione delle somme in conti o
depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio,
esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno, ne' la
costituzione in garanzia delle somme o dei beni da parte del
creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori
operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a
favore dei quali la garanzia e' costituita non compiano su dette
somme e beni atti di disposizione.
8. Nel caso dei rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i)
e l), e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al
soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri
proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 98, comma 2,
ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte
pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione
delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe
spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e
degli altri proventi.