(Testo unico imposte sui redditi-art. 49)
                               ART. 49 
                       Utili da partecipazione 
(articolo 47 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1, commi 1007 e 1008, legge 27 dicembre  2017,
                               n. 205) 
 
1.  Indipendentemente  dalla  delibera  assembleare,   si   presumono
prioritariamente distribuiti  l'utile  dell'esercizio  e  le  riserve
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in
sospensione di imposta. 
2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 118, comma  15,  lettera
b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di
cui all'articolo 75, gli utili concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo dell'associato  nella  misura  del  58,14  per
cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per  cento  della  somma
delle rimanenze finali di cui agli articoli 101 e  102  e  del  costo
complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di  cui
all'articolo 119 al netto dei relativi ammortamenti. Per i  contratti
stipulati con associanti non residenti,  la  disposizione  del  primo
periodo  si  applica   nel   rispetto   delle   condizioni   indicate
nell'articolo 46, comma 2,  lettera  a),  ultimo  periodo;  ove  tali
condizioni non siano  rispettate  le  remunerazioni  concorrono  alla
formazione del reddito per il loro intero ammontare. 
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile
e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla  data
individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a). 
4. Nonostante  quanto  previsto  dai  commi  1,  2  e  3,  concorrono
integralmente  alla  formazione  del  reddito  imponibile  gli  utili
provenienti da imprese o enti residenti  o  localizzati  in  Stati  o
territori a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
criteri di cui all'articolo 162, comma 1; a tali fini, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti  o  localizzati  in  Stati  o
territori a regime privilegiato gli utili  relativi  al  possesso  di
partecipazioni dirette  in  tali  soggetti  o  di  partecipazioni  di
controllo, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, in societa' residenti
all'estero che conseguono utili dalla  partecipazione  in  imprese  o
enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o  territori   a   regime
privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni  di  cui  al
primo periodo non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano
gia' stati imputati al socio ai sensi dell'articolo 186,  comma  9  o
sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui
all'articolo 162, comma 3, il rispetto,  sin  dal  primo  periodo  di
possesso della partecipazione, della condizione di cui  al  comma  2,
lettera b), del medesimo articolo.  Ove  la  dimostrazione  operi  in
applicazione del medesimo articolo 162, comma 2, lettera a), per  gli
utili di cui al primo e secondo periodo, e' riconosciuto al  soggetto
controllante, ai sensi dell'articolo  186,  comma  2,  residente  nel
territorio  dello  Stato,  ovvero  alle  sue  controllate   residenti
percipienti gli utili, un credito d'imposta  ai  sensi  dell'articolo
185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente  partecipato
sugli  utili  maturati  durante  il   periodo   di   possesso   della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti  e  nei  limiti
dell'imposta  italiana  relativa  a  tali   utili.   Ai   soli   fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta  di
cui al terzo periodo e' computato in aumento del reddito complessivo.
Se nella dichiarazione  e'  stato  omesso  soltanto  il  computo  del
credito  d'imposta  in  aumento  del  reddito  complessivo,  si  puo'
procedere di ufficio alla correzione anche in  sede  di  liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei  redditi.  Qualora
il contribuente intenda far valere  la  sussistenza,  sin  dal  primo
periodo di possesso della partecipazione, della  condizione  indicata
nell'articolo 162, comma 2,  lettera  b),  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo  articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta  favorevole,
la percezione di utili provenienti da  partecipazioni  in  imprese  o
enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo  162,
comma 1, deve essere segnalata nella  dichiarazione  dei  redditi  da
parte  del  socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o   incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5,  del  testo  unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui  al  decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Le disposizioni di cui al  sesto
periodo si applicano anche alle  remunerazioni  di  cui  all'articolo
118, comma  15,  lettera  b),  relative  a  contratti  stipulati  con
associanti residenti nei predetti Paesi o territori. 
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci  delle
societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa' a titolo  di
ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con  sopraprezzi  di
emissione delle azioni o quote, con interessi di  conguaglio  versati
dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti  dai
soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione
monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o  il  valore  normale
dei beni ricevuti riducono il costo  fiscalmente  riconosciuto  delle
azioni o quote possedute. 
6. In caso di aumento del  capitale  sociale  mediante  passaggio  di
riserve o  altri  fondi  a  capitale  le  azioni  gratuite  di  nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore  nominale  delle  azioni  o
quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia  se  e
nella misura in  cui  l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel  comma  5,
la riduzione del capitale esuberante  successivamente  deliberata  e'
considerata distribuzione  di  utili;  la  riduzione  si  imputa  con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale  derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, a partire dal meno  recente,  ferme  restando  le  norme
delle leggi in materia  di  rivalutazione  monetaria  che  dispongono
diversamente. 
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di
recesso, di esclusione, di  riscatto  e  di  riduzione  del  capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti
costituiscono utile per la parte che  eccede  il  prezzo  pagato  per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 
8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  valgono,   in   quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti  dalla  partecipazione  in
enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui alla  parte
I, titolo II. 
9. Ai  fini  del  comma  4  e  dell'articolo  98,  comma  4,  non  si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a
partire dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le
societa'  partecipate  erano  residenti  o  localizzate  in  Stati  o
territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  273
del 23 novembre 2001. Le disposizioni del primo periodo si  applicano
anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in  corso
al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e,
in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate
le condizioni per l'applicazione dell'articolo 162, comma 1. In  caso
di cessione  delle  partecipazioni  la  preesistente  stratificazione
delle riserve di utili si trasferisce al cessionario. 
10. Ai fini del comma 9,  gli  utili  distribuiti  dal  soggetto  non
residente  si  presumono  prioritariamente  formati  con  quelli   da
considerare non provenienti da Stati o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato.