ART. 49
Utili da partecipazione
(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, commi 1007 e 1008, legge 27 dicembre 2017,
n. 205)
1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in
sospensione di imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera
b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di
cui all'articolo 75, gli utili concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per
cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma
delle rimanenze finali di cui agli articoli 101 e 102 e del costo
complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui
all'articolo 119 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti
stipulati con associanti non residenti, la disposizione del primo
periodo si applica nel rispetto delle condizioni indicate
nell'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla
formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile
e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data
individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a).
4. Nonostante quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'articolo 162, comma 1; a tali fini, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, in societa' residenti
all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al
primo periodo non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano
gia' stati imputati al socio ai sensi dell'articolo 186, comma 9 o
sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui
all'articolo 162, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in
applicazione del medesimo articolo 162, comma 2, lettera a), per gli
utili di cui al primo e secondo periodo, e' riconosciuto al soggetto
controllante, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo
185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti
dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di
cui al terzo periodo e' computato in aumento del reddito complessivo.
Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del
credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo'
procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora
il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo
periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata
nell'articolo 162, comma 2, lettera b), ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole,
la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162,
comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Le disposizioni di cui al sesto
periodo si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo
118, comma 15, lettera b), relative a contratti stipulati con
associanti residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle
societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa' a titolo di
ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di
emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati
dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai
soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione
monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale
dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle
azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di
riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o
quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e
nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e'
considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme
delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di
recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti
costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in
enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui alla parte
I, titolo II.
9. Ai fini del comma 4 e dell'articolo 98, comma 4, non si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le
societa' partecipate erano residenti o localizzate in Stati o
territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 23 novembre 2001. Le disposizioni del primo periodo si applicano
anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e,
in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate
le condizioni per l'applicazione dell'articolo 162, comma 1. In caso
di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione
delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
10. Ai fini del comma 9, gli utili distribuiti dal soggetto non
residente si presumono prioritariamente formati con quelli da
considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale
privilegiato.