(Testo unico imposte sui redditi-art. 50)
                               ART. 50 
                 Redditi imponibili ad altro titolo 
(articolo 48 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli  utili  e
gli altri proventi di cui agli articoli da 46 a 49  conseguiti  dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere  a)  e
b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui  alla  lettera
d), del medesimo comma, nonche' quelli conseguiti  nell'esercizio  di
imprese commerciali. 
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a  ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, concorrono  a
formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.