ART. 50
Redditi imponibili ad altro titolo
(articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e
gli altri proventi di cui agli articoli da 46 a 49 conseguiti dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e
b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera
d), del medesimo comma, nonche' quelli conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, concorrono a
formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.