(Allegato L)
                             ALLEGATO L 
                                                        (Articolo 12) 
 
 
   REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
                               TERMICI 
 
   1.  Le  operazioni  di   controllo   ed   eventuale   manutenzione
dell'impianto  termico  devono  essere  eseguite  conformemente  alle
istruzioni tecniche per  la  regolazione,  l'uso  e  la  manutenzione
elaborate  dal   costruttore   dell'impianto.   Qualora   non   siano
disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed  eventuale
manutenzione  degli  apparecchi  e  dei  dispositivi  facenti   parte
dell'impianto  termico  devono  essere  eseguite  conformemente  alle
istruzioni  tecniche  elaborate  dal  fabbricante  ai   sensi   della
normativa vigente. 
   Le operazioni di controllo e  manutenzione  delle  restanti  parti
dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi  per  i  quali
non siano disponibili le istruzioni  del  fabbricante  relative  allo
specifico modello, devono essere eseguite secondo le  prescrizioni  e
con la periodicita'  prevista  dalle  normative  UNI  e  CEI  per  lo
specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 
   In mancanza di tali indicazioni specifiche,  i  controlli  di  cui
all'allegato F al  presente  decreto  per  gli  impianti  di  potenza
nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all'allegato G per
quelli di potenza nominale del focolare  inferiori  a  35  kW  devono
essere effettuati, fermo  restando  quanto  stabilito  al  successivo
comma 2 e all'art. 11, comma 13, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  e  successive  modifiche   e
integrazioni, almeno con le seguenti scadenze temporali: 
    a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o
solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati  a  gas  di
potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; 
    b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli  individuati
al punto a), di potenza nominale  del  focolare  inferiore  a  35  kW
dotati di generatore di calore con una  anzianita'  di  installazione
superiore a otto anni e per gli  impianti  dotati  di  generatore  di
calore ad acqua calda a focolare  aperto  installati  all'interno  di
locali abitati,  in  considerazione  del  maggior  sporcamento  delle
superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che  risente  delle
normali attivita' che sono svolte all'interno delle abitazioni; 
    c) ogni quattro anni per tutti  gli  altri  impianti  di  potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW . 
   2.  Al  termine  delle  operazioni  di  controllo   ed   eventuale
manutenzione  dell'impianto,  l'operatore  provvede  a   redigere   e
sottoscrivere un rapporto, conformemente  all'art.  7,  comma  2  del
presente  decreto,  da  rilasciare  al  responsabile   dell'impianto.
L'originale del rapporto sara' da questi conservato  ed  allegato  ai
libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 
   Nel caso di impianti di  riscaldamento  di  potenza  nominale  del
focolare superiore o uguale a 35  kW,  il  rapporto  di  controllo  e
manutenzione dovra' essere redatto e  sottoscritto  conformemente  al
modello di cui all'allegato F al presente  decreto  legislativo.  Nel
caso di impianti di riscaldamento di potenza  nominale  del  focolare
inferiore a 35 kW, il rapporto di  controllo  e  manutenzione  dovra'
essere  redatto  e  sottoscritto  conformemente  al  modello  di  cui
all'allegato G al  presente  decreto  legislativo.  Con  la  medesima
procedura  potranno  essere  adottati  modelli  standard  per   altre
tipologie di impianto. 
   3. In occasione delle operazioni di controllo e  manutenzione  sui
generatori  di  calore,  vanno  effettuate  anche  le  verifiche   di
rendimento.  Gli  elementi  da  sottoporre  a  verifica  sono  quelli
riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di 
cui all'art. 11, comma 9, del 
   decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,
aggiornati con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 17
marzo 2003 e successive modificazioni. 
   Le suddette verifiche vanno comunque effettuate almeno  una  volta
l'anno, normalmente all'inizio del periodo di  riscaldamento,  per  i
generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35  kW
e almeno con periodicita' quadriennale per i generatori di calore con
potenza nominale inferiore. Per le  centrali  termiche  alimentate  a
combustibili liquidi o solidi ovvero dotate di generatore di calore o
di generatori di calore  con  potenza  termica  nominale  complessiva
maggiore o  uguale  a  350  kW  e'  inoltre  prescritta  una  seconda
determinazione del  solo  rendimento  di  combustione  da  effettuare
normalmente alla meta' del periodo di riscaldamento. 
   4.  Il  rendimento  di  combustione,  rilevato  nel  corso   delle
verifiche di cui al precedente comma 3 e all'art. 11,  comma  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e
successive modifiche, misurato alla massima potenza termica effettiva
del  focolare  nelle  condizioni   di   normale   funzionamento,   in
conformita' alle norme  tecniche  UNI,  deve  risultare  conforme  ai
valori riportati nell' allegato H al presente decreto. 
   5. I generatori di calore per i quali, durante  le  operazioni  di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori ai limiti fissati all'allegato H al presente  decreto,  non
riconducibili a tali  valori  mediante  operazioni  di  manutenzione,
devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data
della verifica. 
   6. I generatori di calore per i quali, durante  le  operazioni  di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori a quelli indicati al punto  1),  lettera  a)  e  punto  2),
lettera a) dell'allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi
dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e),  f),
g) ed h), dell'art. 9, comma  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,  e  successive  modifiche.  7.  Ai
sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorita' competenti,
nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in  un  quadro  di
azioni che promuova la tutela degli  interessi  degli  utenti  e  dei
consumatori,  ivi   comprese   informazione,   sensibilizzazione   ed
assistenza all'utenza, effettuano gli  accertamenti  e  le  ispezioni
necessarie all'osservanza delle norme relative  al  contenimento  dei
consumi di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli  impianti
termici . I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici
devono essere allegati al libretto  di  centrale  o  al  libretto  di
impianto di cui all'art. 11, comma  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e  successive  modifiche,
annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. 
   8. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attivita'  di
cui al comma 7 del presente allegato,  le  amministrazioni  pubbliche
affidatarie  dovranno  stipulare   con   detti   organismi   apposite
convenzioni, previo  accertamento  che  gli  stessi  soddisfino,  con
riferimento alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi  di
cui all'allegato I al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, e  successive  modifiche.  Requisito  essenziale
degli organismi esterni e' la qualificazione individuale dei  tecnici
che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini. 
   9. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  e  le
autorita'  competenti,  eventualmente  attraverso  gli  enti  e   gli
organismi da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al  comma  7
del presente allegato, accertano la rispondenza alle norme  di  legge
degli impianti termici  presenti  nel  territorio  di  competenza  e,
nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle
popolazioni interessate, stabiliscono le modalita' per l'acquisizione
dei dati  necessari  alla  costituzione  di  un  sistema  informativo
relativo agli impianti termici. Tra gli elementi informativi e'  resa
obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti
termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o  dei
proprietari degli  stessi,  con  le  modalita'  ed  entro  i  termini
stabiliti  dal  predetto   provvedimento,   apposita   dichiarazione,
conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto  secondo  il
modello di cui all'allegato F al presente decreto, per  gli  impianti
di potenza nominale del focolare maggiori o uguali  a  35  kW,  e  al
rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo  il  modello  di
cui all'allegato G al presente decreto, per gli impianti  di  potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW. 
   10. La dichiarazione di cui al  comma  precedente  deve  pervenire
all'amministrazione competente o all'organismo incaricato con  timbro
e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel  caso  la  prima
figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione
di responsabilita', attestante il rispetto delle norme  del  presente
regolamento, con particolare  riferimento  ai  risultati  dell'ultima
delle verifiche periodiche di cui al comma 3 del  presente  allegato.
La trasmissione della suddetta  dichiarazione  avviene  con  scadenze
temporali correlate ai termini  previsti  allo  stesso  comma  3  del
presente allegato. 
   11.  L'amministrazione   competente   o   l'organismo   incaricato
provvedono all'accertamento di tutte le  dichiarazioni  pervenute  e,
qualora ne rilevino la necessita', ad  attivarsi  presso  gli  utenti
finali affinche' questi ultimi  procedano  agli  adeguamenti  che  si
rendono necessari. I  medesimi  soggetti  provvedono  annualmente  ad
ispezioni da  effettuarsi  presso  gli  utenti  finali  ai  fini  del
riscontro del rispondenza alle norme di  legge  e  della  veridicita'
delle  dichiarazioni  trasmesse  per  almeno  il  5%  degli  impianti
presenti nel territorio di competenza,  privilegiando  quelli  per  i
quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione. Nel  condurre  la  fase
ispettiva presso gli utenti  finali  l'amministrazione  competente  o
l'organismo  incaricato  pongono  attenzione  ai  casi  in   cui   si
evidenzino situazioni di non conformita' alle norme vigenti e possono
programmare le ispezioni a campione  dando  priorita'  agli  impianti
piu' vecchi o per i  quali  si  abbia  una  indicazione  di  maggiore
criticita', avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare
distorsioni di mercato. 
   12. Entro il 31 dicembre 2007 le  amministrazioni  competenti,  se
diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  Bolzano,
o gli organismi incaricati  di  cui  sopra  inviano  alla  regione  o
provincia   autonoma   di   appartenenza,   una    relazione    sulle
caratteristiche e sullo stato  di  efficienza  e  manutenzione  degli
impianti  termici  nel  territorio   di   propria   competenza,   con
particolare riferimento alle risultanze  delle  ispezioni  effettuati
nell'ultimo  biennio.  La  relazione  e'  aggiornata  con   frequenza
biennale. 
   13. Le attivita' di accertamento e ispezione  avviate  dagli  enti
locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge  9  gennaio  1991,
n.10, prima della data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
conservano la loro validita' e possono essere  portate  a  compimento
secondo la normativa preesistente per  un  biennio  a  partire  dalla
predetta data di entrata in vigore.