(Convenzione- art. 6)
Articolo 6 - Processo decisionale 

 
   Nelle  procedure  che  interessano   un   fanciullo,   l'autorita'
giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve: 

 
a esaminare se  dispone  di  informazioni  sufficienti  in  vista  di
  prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e  se
  del caso, ottenere informazioni  supplementari  in  particolare  da
  parte di coloro che hanno responsabilita' di genitore; 
b quando il fanciullo e' considerato dal diritto interno come  avente
un discernimento sufficiente, l'autorita' giudiziaria: 
- si accerta  che  il  fanciullo  abbia  ricevuto  ogni  informazione
pertinente; 
- consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e  se  necessario
  in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella
  forma che riterra' piu' appropriata tenendo conto del discernimento
  del fanciullo, a meno che cio' non sia manifestamente in  contrasto
  con gli interessi superiori dello stesso; 
- consente al fanciullo di esprimere la sua opinione; 
c tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.