(Convenzione- art. 7)
Articolo 7 - Obbligo di agire con prontezza 

 
   Nelle  procedure  che   concernono   un   fanciullo,   l'autorita'
giudiziaria  deve  procedere  con  prontezza  evitando  ogni  inutile
ritardo e deve potersi  avvalere  di  procedure  che  assicurino  una
rapida  esecuzione  delle  sue  decisioni.  In   caso   di   urgenza,
l'autorita'  giudiziaria  ha,  se  del  caso,  facolta'  di  adottare
decisioni immediatamente esecutive.