(Convenzione- art. 8)
Articolo 8 - Possibilita' di procedere d'ufficio 
 
   Nelle  procedure  che  interessano   un   fanciullo,   l'autorita'
giudiziaria ha facolta', nei casi di grave minaccia al benessere  del
fanciullo,  secondo  quanto  determinato  dal  diritto  interno,   di
procedere d'ufficio.