(Convenzione- art. 9)
Articolo 9 - Designazione di un rappresentante 
 
1 Nelle procedura che interessano un fanciullo,  se,  in  virtu'  del
  diritto interno, coloro che hanno responsabilita'  di  genitore  si
  vedono privati della facolta' di rappresentare il fanciullo a causa
  di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorita'  giudiziaria
  puo' designare un rappresentante speciale per il fanciullo in  tali
  procedure. 
2 Le  Parti  esaminano  la  possibilita'  di  prevedere  che,   nelle
  procedure che interessano  un  fanciullo,  l'autorita'  giudiziaria
  abbia facolta' di designare un rappresentante speciale, se del caso
  un avvocato, per rappresentare il fanciullo.