(Allegato II)
                                                          Allegato II 
                                         (Articolo 5 del regolamento) 
MATERIALI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, SMALTI PORCELLANATI, CERAMICHE
   E VETRI  CHE  POSSONO  ESSERE  UTILIZZATI  PER  LA  PRODUZIONE  DI
   MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO  CON  ACQUE  DESTINATE  AL
   CONSUMO UMANO 
  La durata di validita' della presente lista e' di cinque anni dalla
data di pubblicazione del presente regolamento. 
              I. Materiali a base di leganti idraulici 
  I prodotti ed i coadiuvanti  che  possono  essere  incorporati  nei
cementi,  nelle   malte,   nei   calcestruzzi   utilizzati   per   la
fabbricazione dei  materiali  a  base  di  leganti  idraulici  devono
soddisfare alle prescrizioni che seguono: 
  Capo I - Fibre. 
    1.1 Fibre metalliche. 
  Le fibre di ghisa e di  acciaio  devono  soddisfare  alle  esigenze
previste nell'allegato I del presente regolamento. 
    1.2 Fibre minerali non metalliche. 
  Sono impiegabili le fibre di vetro che rispondono ai requisiti  del
presente allegato, capo II. 
    1.3 Fibre organiche. 
  Sono impiegabili  le  fibre  naturali  cellulosiche,  le  fibre  di
poliolefina, le  fibre  di  poliacrilonitrile,  le  fibre  di  alcool
polivinilico, le fibre di poliammide e di  poliestere  lineare  sotto
riserva che rispondano alle esigenze dell'allegato III  del  presente
regolamento. 
  Capo II Aggiunte. 
    Aggiunte (dose che puo' essere  superiore  al  5%  in  massa  del
cemento secco). 
    1.1 Aggiunte minerali. 
  In   aggiunta   agli   additivi    minerali    autorizzati    dalla
regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti in contatto con  le
sostanze alimentari possono essere introdotti nei materiali a base di
leganti idraulici le aggiunte seguenti: 
    silicati ed alluminati di calcio, di  sodio,  di  potassio  o  di
magnesio ad eccezione dell'amianto; 
    argille: attapulgite, smectite, montmorillonite e caolini; 
    silice di combustione; 
    riempitivi (cariche) calcarei e/o silicici; 
    allumina. 
  E' consentito l'impiego di materiali e prodotti  cementizi  purche'
l'acqua con cui vengono  a  contatto  non  sia  aggressiva  nei  loro
confronti. 
    1.2 Aggiunte organiche. 
  Possono  essere  introdotte  nei  materiali  a  base   di   legante
idraulico, le  aggiunte  organiche  fabbricate  con  dei  costituenti
autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti a
contatto con le sostanze alimentari. 
  Le aggiunte introdotte nei materiali a base  di  leganti  idraulici
non devono conferire al prodotto finito un carattere  nocivo  per  la
salute. 
             II. Smalti porcellanati, ceramiche e vetri 
  Gli smalti porcellanati  devono  rispondere  alle  norme  riportate
all'articolo 2, punto c del decreto legislativo n. 108 del 25 gennaio
1992. Le  ceramiche  devono  rispondere  alle  norme  specifiche  del
decreto ministeriale 4  aprile  1985  «Disciplina  degli  oggetti  in
ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari». 
Gli oggetti in vetro devono rispondere alle disposizioni del  decreto
ministeriale 21 marzo 1973. 
 
          Note all'allegato II:
              - Per quanto concerne il decreto legislativo 25 gennaio
          1992,  n.  108, vedi note all'allegato I. L'art. 2, punto c
          del citato decreto legislativo, cosi' recita:
              «Art.  2. - 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  23 agosto  1982,  n. 777, e' aggiunto il
          seguente:
              «Art.  2-bis.  -  1.  E' vietato produrre, detenere per
          vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che
          allo  stato  di prodotti finiti siano destinati a venire in
          contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata
          al consumo umano, che siano:
                  a)-b) (omissis);
                  c) rivestiti  internamente  con strati vetrificati,
          verniciati  o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con
          una  soluzione  all'1  per  cento  di acido acetico, cedano
          piombo alla temperatura ordinaria»;
              -  Il  decreto  ministeriale 4 aprile 1985, (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  26 aprile  1985,  n. 98), reca:
          «Disciplina  degli oggetti in ceramica destinati ad entrare
          in contatto con i prodotti alimentari».
              -  Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo
          1973, vedi note all'Allegato I.