Allegato II
(Articolo 5 del regolamento)
MATERIALI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, SMALTI PORCELLANATI, CERAMICHE
E VETRI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI
MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO
La durata di validita' della presente lista e' di cinque anni dalla
data di pubblicazione del presente regolamento.
I. Materiali a base di leganti idraulici
I prodotti ed i coadiuvanti che possono essere incorporati nei
cementi, nelle malte, nei calcestruzzi utilizzati per la
fabbricazione dei materiali a base di leganti idraulici devono
soddisfare alle prescrizioni che seguono:
Capo I - Fibre.
1.1 Fibre metalliche.
Le fibre di ghisa e di acciaio devono soddisfare alle esigenze
previste nell'allegato I del presente regolamento.
1.2 Fibre minerali non metalliche.
Sono impiegabili le fibre di vetro che rispondono ai requisiti del
presente allegato, capo II.
1.3 Fibre organiche.
Sono impiegabili le fibre naturali cellulosiche, le fibre di
poliolefina, le fibre di poliacrilonitrile, le fibre di alcool
polivinilico, le fibre di poliammide e di poliestere lineare sotto
riserva che rispondano alle esigenze dell'allegato III del presente
regolamento.
Capo II Aggiunte.
Aggiunte (dose che puo' essere superiore al 5% in massa del
cemento secco).
1.1 Aggiunte minerali.
In aggiunta agli additivi minerali autorizzati dalla
regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti in contatto con le
sostanze alimentari possono essere introdotti nei materiali a base di
leganti idraulici le aggiunte seguenti:
silicati ed alluminati di calcio, di sodio, di potassio o di
magnesio ad eccezione dell'amianto;
argille: attapulgite, smectite, montmorillonite e caolini;
silice di combustione;
riempitivi (cariche) calcarei e/o silicici;
allumina.
E' consentito l'impiego di materiali e prodotti cementizi purche'
l'acqua con cui vengono a contatto non sia aggressiva nei loro
confronti.
1.2 Aggiunte organiche.
Possono essere introdotte nei materiali a base di legante
idraulico, le aggiunte organiche fabbricate con dei costituenti
autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti a
contatto con le sostanze alimentari.
Le aggiunte introdotte nei materiali a base di leganti idraulici
non devono conferire al prodotto finito un carattere nocivo per la
salute.
II. Smalti porcellanati, ceramiche e vetri
Gli smalti porcellanati devono rispondere alle norme riportate
all'articolo 2, punto c del decreto legislativo n. 108 del 25 gennaio
1992. Le ceramiche devono rispondere alle norme specifiche del
decreto ministeriale 4 aprile 1985 «Disciplina degli oggetti in
ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari».
Gli oggetti in vetro devono rispondere alle disposizioni del decreto
ministeriale 21 marzo 1973.
Note all'allegato II:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 108, vedi note all'allegato I. L'art. 2, punto c
del citato decreto legislativo, cosi' recita:
«Art. 2. - 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' aggiunto il
seguente:
«Art. 2-bis. - 1. E' vietato produrre, detenere per
vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che
allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata
al consumo umano, che siano:
a)-b) (omissis);
c) rivestiti internamente con strati vetrificati,
verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con
una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano
piombo alla temperatura ordinaria»;
- Il decreto ministeriale 4 aprile 1985, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1985, n. 98), reca:
«Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare
in contatto con i prodotti alimentari».
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo
1973, vedi note all'Allegato I.