(Convenzione-art. 10)
                             Articolo 10 
            Controllo dell'applicazione della Convenzione 
 
   1. I competenti  Comitati  di  esperti  gia'  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati
dal Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa  del  controllo
dell'applicazione della Convenzione. 
   2 Dopo ogni  riunione  dei  Comitati  di  esperti,  il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto  sui  lavori  e
sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri. 
   3 I Comitati di esperti propongono  al  Comitato  dei  Ministri  i
criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del  Paesaggio
del Consiglio d'Europa.