(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
             Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa 
 
   1 Il Premio del  Paesaggio  del  Consiglio  d'Europa  puo'  essere
assegnato agli Enti locali  e  regionali  e  ai  loro  consorzi  che,
nell'ambito  della  politica  paesaggistica  di   uno   Stato   Parte
contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica
o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione  e/o
alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino  una
efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello  per  gli
altri  Enti  territoriali   europei.   Tale   riconoscimento   potra'
ugualmente venir assegnato alle organizzazioni  non  governative  che
abbiano dimostrato di fornire un  apporto  particolarmente  rilevante
alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio. 
   2 Le candidature per l'assegnazione del Premio del  Paesaggio  del
Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti,  di  cui
all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali  e
regionali   transfrontalieri,   nonche'   dei    raggruppamenti    di
collettivita' locali o regionali, purche'  gestiscano  in  comune  il
paesaggio in questione. 
   3 Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo  10,  il
Comitato  dei  Ministri  definisce   e   pubblica   i   criteri   per
l'assegnazione del Premio del Paesaggio del  Consiglio  d'Europa,  ne
adotta il regolamento e conferisce il premio. 
   4 L'assegnazione del Premio del Paesaggio del  Consiglio  d'Europa
stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare  affinche'  i  paesaggi
interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o  pianificati  in  modo
sostenibile.