(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
                Politiche e programmi internazionali 
 
   Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui  prendono  in
considerazione  la  dimensione  paesaggistica   delle   politiche   e
programmi internazionali e  a  raccomandare,  se  del  caso,  che  vi
vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.