(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
           Assistenza reciproca e scambio di informazioni 
 
   Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare  l'efficacia  dei
provvedimenti  presi  ai  sensi   degli   articoli   della   presente
Convenzione, e in particolare a: 
    a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico
e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di  esperienze  e  di
attivita' di ricerca in materia di paesaggio; 
    b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio,  segnatamente
per la formazione e l'informazione; 
    c scambiarsi informazioni su tutte le  questioni  trattate  nelle
disposizioni della presente Convenzione.