Articolo 8 Assistenza reciproca e scambio di informazioni Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a: a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attivita' di ricerca in materia di paesaggio; b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione; c scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.