(Convenzione- art. 31)
                             Articolo 31 
                 Congelamento, sequestro e confisca 
 
  1. Ciascuno Stato Parte prende,  nella  maggiore  misura  possibile
nell'ambito  del  proprio  sistema  giuridico  interno,   le   misure
necessarie per permettere la confisca: 
   a)  Dei  proventi  del  crimine  provenienti  da  reati  stabiliti
conformemente alla presente Convenzione  o  di  beni  il  cui  valore
corrisponde a quello dei proventi; 
   b) Dei beni, materiali o altri strumenti utilizzati o destinati ad
essere utilizzati per i reati stabiliti conformemente  alla  presente
Convenzione. 
  2. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per  permettere
l'identificazione, la localizzazione il congelamento od il  sequestro
di quanto menzionato al paragrafo 1 del presente articolo ai fini  di
un'eventuale confisca. 
  3. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente  al  proprio  diritto
interno, le misure legislative  e  le  altre  misure  necessarie  per
regolamentare l'amministrazione da parte delle  autorita'  competenti
dei beni congelati, sequestrati o confiscati di cui ai paragrafi 1  e
2 del presente articolo. 
  4. Se i proventi del crimine sono stati trasformati  o  convertiti,
in parte od in tutto, in altri beni,  questi  ultimi  possono  essere
oggetto delle misure di cui al presente articolo in  luogo  di  detti
proventi. 
  5.  Se  i  proventi  del  crimine  sono  stati  mischiati  a   beni
legittimamente acquisiti, tali  beni,  fatto  salvo  ogni  potere  di
congelamento o sequestro, sono confiscabili a concorrenza del  valore
stimato dei proventi che vi sono stati mischiati. 
  6. Le entrate o gli altri vantaggi  tratti  da  tali  proventi  del
crimine, dai beni nei quali  i  proventi  sono  stati  trasformati  o
convertiti o dai beni  ai  quali  i  proventi  sono  stati  mischiati
possono inoltre essere  oggetto  delle  misure  di  cui  al  presente
articolo, allo stesso modo e nella stessa  misura  dei  proventi  del
crimine. 
  7. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 55 della  presente
Convenzione, ciascuno Stato Parte abilita i  propri  tribunali  o  le
altre autorita' competenti ad ordinare la produzione o  il  sequestro
di documenti bancari, finanziari o commerciali Uno  Stato  Parte  non
puo' invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto  alle
disposizioni del presente paragrafo. 
  8. Gli Stati Parte possono esaminare la possibilita' di esigere che
l'autore di un reato dimostri l'origine lecita dei presunti  proventi
del crimine o di altri beni confiscabili, nella misura  in  cui  tale
esigenza e'  conforme  ai  principi  fondamentali  del  loro  diritto
interno ed  alla  natura  dei  procedimenti  giudiziari  e  di  altri
procedimenti. 
  9. L'interpretazione delle disposizioni del presente  articolo  non
deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede. 
  10.  Nessuna  disposizione  del  presente  articolo  pregiudica  il
principio secondo il quale le misure alle  quali  detto  articolo  si
riferisce sono definite ed eseguite conformemente  alle  disposizioni
del diritto interno di ciascuno Stato  Parte  e  fatte  salve  queste
ultime.