Articolo 31 Congelamento, sequestro e confisca 1. Ciascuno Stato Parte prende, nella maggiore misura possibile nell'ambito del proprio sistema giuridico interno, le misure necessarie per permettere la confisca: a) Dei proventi del crimine provenienti da reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione o di beni il cui valore corrisponde a quello dei proventi; b) Dei beni, materiali o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per permettere l'identificazione, la localizzazione il congelamento od il sequestro di quanto menzionato al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca. 3. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente al proprio diritto interno, le misure legislative e le altre misure necessarie per regolamentare l'amministrazione da parte delle autorita' competenti dei beni congelati, sequestrati o confiscati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Se i proventi del crimine sono stati trasformati o convertiti, in parte od in tutto, in altri beni, questi ultimi possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo di detti proventi. 5. Se i proventi del crimine sono stati mischiati a beni legittimamente acquisiti, tali beni, fatto salvo ogni potere di congelamento o sequestro, sono confiscabili a concorrenza del valore stimato dei proventi che vi sono stati mischiati. 6. Le entrate o gli altri vantaggi tratti da tali proventi del crimine, dai beni nei quali i proventi sono stati trasformati o convertiti o dai beni ai quali i proventi sono stati mischiati possono inoltre essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi del crimine. 7. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 55 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte abilita i propri tribunali o le altre autorita' competenti ad ordinare la produzione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali Uno Stato Parte non puo' invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo. 8. Gli Stati Parte possono esaminare la possibilita' di esigere che l'autore di un reato dimostri l'origine lecita dei presunti proventi del crimine o di altri beni confiscabili, nella misura in cui tale esigenza e' conforme ai principi fondamentali del loro diritto interno ed alla natura dei procedimenti giudiziari e di altri procedimenti. 9. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede. 10. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure alle quali detto articolo si riferisce sono definite ed eseguite conformemente alle disposizioni del diritto interno di ciascuno Stato Parte e fatte salve queste ultime.