(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                       Ripartizione del fondo 
 
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6
e  dell'articolo  7,  il  fondo  e'  ripartito  tra  i  creditori  in
proporzione ai loro crediti riconosciuti nei confronti del fondo. 
2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o
il suo assicuratore, ha pagato un credito nei  confronti  del  fondo,
tale persona acquista per surrogazione, e per l'ammontare che essa ha
pagato, i diritti di cui la persona cosi' risarcita avrebbe goduto ai
sensi della presente Convenzione. 
3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 puo' anche essere
esercitato da persone diverse da quelle  ivi  menzionate  rispetto  a
qualsiasi ammontare di risarcimento che possano aver pagato, ma  solo
nella misura in cui tale surrogazione  e'  permessa  ai  sensi  della
legislazione nazionale applicabile. 
4.  Qualora  la  persona  responsabile  o  qualsiasi  altra   persona
stabilisca  che  puo'  essere  costretta  a  pagare,  in   una   data
successiva, in tutto o in parte, un tale  ammontare  di  risarcimento
relativamente al quale tale persona avrebbe goduto di un  diritto  di
surrogazione, in ottemperanza ai paragrafi 2 e 3, se il  risarcimento
fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il Tribunale o
un'altra autorita' competente dello  Stato  ove  il  fondo  e'  stato
costituito  puo'   ordinare   che   una   somma   sufficiente   venga
provvisoriamente accantonata per permettere a  tale  persona  di  far
valere tale sua rivendicazione nei confronti del fondo, in detta data
successiva.