(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      Legislazione applicabile 
 
Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme  relative
alla costituzione e alla ripartizione di un fondo  di  limitazione  e
tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate  dalla
legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.