(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 10)
                               Art. 10 
 
 
               Regolamento preventivo di giurisdizione 
 
    1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali  e'
ammesso  il  ricorso  per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione
previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si  applica
il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice. 
    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure  cautelari,
ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria
giurisdizione. 
 
              Note all'art. 10 
              - Si riporta il testo dell'articolo 41 cod.proc.civ.: 
              «Art. 41. Regolamento di giurisdizione. 
              Finche' la causa non sia decisa  nel  merito  in  primo
          grado, ciascuna parte  puo'  chiedere  alle  sezioni  unite
          della Corte di cassazione che  risolvano  le  questioni  di
          giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si  propone
          con ricorso a  norma  degli  articoli  364  e  seguenti,  e
          produce gli effetti di cui all'articolo 367. 
              La pubblica amministrazione che non e' parte  in  causa
          puo' chiedere in ogni stato e grado del  processo  che  sia
          dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il
          difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa  dei
          poteri attribuiti dalla legge  all'amministrazione  stessa,
          finche'  la  giurisdizione  non  sia  stata  affermata  con
          sentenza passata in giudicato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 367 cod.proc.civ.: 
              «Art. 367. Sospensione del processo di merito. 
              Una copia del ricorso per cassazione proposto  a  norma
          dell'articolo 41,  primo  comma,  e'  depositata,  dopo  la
          notificazione  alle  altri  parti,  nella  cancelleria  del
          giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende  il
          processo   se   non   ritiene   l'istanza    manifestamente
          inammissibile  o  la  contestazione   della   giurisdizione
          manifestamente  infondata.  Il  giudice  istruttore  o   il
          collegio provvede con ordinanza. 
              Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del
          giudice ordinario, le parti debbono riassumere il  processo
          entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione
          della sentenza.».