(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 7)
                               Art. 7 
 
 
                    Giurisdizione amministrativa 
 
    1.   Sono   devolute   alla   giurisdizione   amministrativa   le
controversie, nelle quali si faccia questione di interessi  legittimi
e,  nelle  particolari  materie  indicate  dalla  legge,  di  diritti
soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere
amministrativo,   riguardanti   provvedimenti,   atti,   accordi    o
comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di  tale
potere, posti  in  essere  da  pubbliche  amministrazioni.  Non  sono
impugnabili  gli   atti   o   provvedimenti   emanati   dal   Governo
nell'esercizio del potere politico. 
    2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si
intendono anche i soggetti ad esse equiparati o  comunque  tenuti  al
rispetto dei principi del procedimento amministrativo. 
    3. La giurisdizione amministrativa si articola  in  giurisdizione
generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito. 
    4. Sono attribuite alla giurisdizione  generale  di  legittimita'
del  giudice  amministrativo  le  controversie  relative   ad   atti,
provvedimenti o omissioni delle pubbliche  amministrazioni,  comprese
quelle relative al risarcimento del danno per  lesione  di  interessi
legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali,  pure  se
introdotte in via autonoma. 
    5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge
e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai  fini
risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione
di diritti soggettivi. 
    6.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con
cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e
dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale  giurisdizione  il  giudice
amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione. 
    7. Il principio  di  effettivita'  e'  realizzato  attraverso  la
concentrazione davanti al giudice amministrativo  di  ogni  forma  di
tutela  degli  interessi  legittimi  e,  nelle  particolari   materie
indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. 
    8.  Il  ricorso  straordinario  e'  ammesso  unicamente  per   le
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.