(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 8)
                               Art. 8 
 
 
          Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali 
 
    1.  Il  giudice  amministrativo  nelle  materie  in  cui  non  ha
giurisdizione esclusiva conosce, senza  efficacia  di  giudicato,  di
tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la
cui  risoluzione  sia  necessaria  per  pronunciare  sulla  questione
principale. 
    2.  Restano  riservate  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  le
questioni pregiudiziali concernenti lo stato  e  la  capacita'  delle
persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio,  e
la risoluzione dell'incidente di falso.