(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 9)
                               Art. 9 
 
 
                      Difetto di giurisdizione 
 
    1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo  grado  anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e'  rilevato  se  dedotto  con
specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,  in
modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.