Articolo 11.
Il Sottocomitato sulla prevenzione ha il compito di:
a) visitare i luoghi descritti all'art. 4 e formulare
raccomandazioni agli Stati Parti in merito alla protezione delle
persone private della liberta' nei confronti della tortura e delle
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
b) rispetto ai meccanismi nazionali di prevenzione esso ha il
compito di:
i) consigliare e assistere gli Stati Parti, se necessario, nella
fase della loro costituzione;
ii) mantenere contatti diretti e, se necessario, confidenziali,
con i meccanismi nazionali di prevenzione e offrire loro formazione e
assistenza tecnica allo scopo di rafforzare le loro capacita';
iii) consigliare e assistere i meccanismi nazionali di
prevenzione nel valutare le esigenze e i mezzi necessari a rafforzare
la protezione delle persone private della liberta' rispetto alla
tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti;
iv) rivolgere raccomandazioni e osservazioni agli Stati Parti al
fine di rafforzare le capacita' e le funzioni dei meccanismi
nazionali di prevenzione della tortura e delle altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
v) cooperare per la prevenzione della tortura in generale con gli
organi e i meccanismi pertinenti delle Nazioni Unite, nonche' con le
istituzioni o organizzazioni internazionali, regionali e nazionali
che lavorano per il rafforzamento della protezione di ogni persona
contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti.