Articolo 12.
Per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere il
proprio mandato come previsto all'art. 11, gli Stati Parti si
impegnano a:
a) ricevere il Sottocomitato sulla prevenzione nei loro territori
e garantirgli l'accesso ai luoghi di detenzione, come definiti
all'art. 4 del presente Protocollo;
b) fornire ogni informazione rilevante che il Sottocomitato sulla
prevenzione dovesse richiedere per valutare le necessita' e i
provvedimenti da adottare per rafforzare la protezione delle persone
private della liberta' rispetto alla tortura e alle altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
c) incoraggiare e favorire contatti tra il Sottocomitato sulla
prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;
d) prendere in esame le raccomandazioni del Sottocomitato sulla
prevenzione e entrare in dialogo con esso circa le possibili misure
di attuazione.