Articolo 13.
1. Il Sottocomitato sulla prevenzione stabilira', inizialmente
sulla base di un sorteggio, un programma di visite regolari agli
Stati Parti al fine di adempiere al suo mandato, come stabilito
all'art. 11.
2. Dopo debite consultazioni, il Sottocomitato sulla prevenzione
notifica agli Stati Parti il proprio programma, affinche' essi
possano, senza ritardo, prendere le necessarie misure pratiche
perche' la visita possa avere luogo.
3. Le visite sono condotte da almeno due membri del Sottocomitato
sulla prevenzione. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione
possono essere accompagnati, se del caso, da esperti di provata
esperienza professionale e competenti nelle materie di cui tratta il
presente Protocollo; tali esperti sono tratti da un albo predisposto
sulla base di proposte avanzate dagli Stati Parti, dall'Ufficio
dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal
Centro delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine
internazionale. Nel predisporre l'albo, gli Stati Parti interessati
propongono non piu' di cinque esperti nazionali. Lo Stato Parte in
questione puo' opporsi all'inclusione nella visita di uno specifico
esperto, nel qual caso il Sottocomitato sulla prevenzione ne
proporra' un altro.
4. Se il Sottocomitato sulla prevenzione lo ritiene opportuno,
esso puo' proporre una breve visita di verifica (follow-up) dopo una
visita regolare.