Articolo 14.
1. Allo scopo di permettere al Sottocomitato sulla prevenzione di
adempiere al proprio mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo
si impegnano ad assicurargli:
a) accesso illimitato ad ogni informazione circa il numero di
persone private della liberta' nei luoghi di detenzione come definiti
dall'art. 4, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro
dislocazione;
b) accesso illimitato ad ogni informazione circa il trattamento
di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
c) salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 2, accesso
illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e
servizi annessi;
d) la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone
private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un
interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra
persona che il Sottocomitato sulla prevenzione ritenga possa fornire
informazioni rilevanti;
e) la liberta' di scegliere i luoghi che intende visitare e le
persone con cui avere un colloquio.
2. Possono essere formulate obiezioni alla visita in un
particolare luogo di detenzione solo sulla base di ragioni impellenti
e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il
verificarsi di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo
oggetto della visita che impediscano temporaneamente di compiere la
visita stessa. L'esistenza di uno stato di emergenza dichiarato dallo
Stato Parte non puo' in quanto tale essere invocata dallo Stato
stesso come una ragione per fare obiezione alla visita.