Articolo 15.
Nessuna autorita' o funzionario pubblico puo' ordinare,
applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o
un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato sulla
prevenzione o ai suoi delegati qualunque informazione, vera o falsa;
tale individuo o organizzazione non subira' alcun altro tipo di
pregiudizio.