Articolo 16.
1. Il Sottocomitato sulla prevenzione trasmette le proprie
raccomandazioni e osservazioni per via confidenziale allo Stato Parte
e, se del caso, ai meccanismi nazionali di prevenzione.
2. Il Sottocomitato sulla prevenzione pubblica il suo rapporto,
insieme con eventuali commenti dello Stato Parte interessato, ogni
qual volta cio' gli sia richiesto dallo Stato Parte. Se lo Stato
Parte rende pubblico parte del rapporto, il Sottocomitato sulla
prevenzione ha facolta' di pubblicarlo in tutto o in parte. Tuttavia,
nessun dato personale dovra' essere reso pubblico senza l'espresso
consenso della persona interessata.
3. Il Sottocomitato sulla prevenzione presenta al Comitato contro
la tortura un rapporto annuale, pubblico, sulle proprie attivita'.
4. Se lo Stato Parte rifiuta di cooperare con il Sottocomitato
sulla prevenzione, come disposto dagli artt. 12 e 14, o rifiuta di
prendere misure per migliorare la situazione alla luce delle
raccomandazioni del Sottocomitato sulla prevenzione, il Comitato
contro la tortura puo', su richiesta del Sottocomitato sulla
prevenzione, decidere, a maggioranza dei suoi membri e dopo che allo
Stato Parte e' data la possibilita' di far conoscere la propria
posizione, di emettere una dichiarazione pubblica sulla questione o
di pubblicare il rapporto del Sottocomitato sulla prevenzione.