(CODICE CIVILE-art. 1)
                            CODICE CIVILE 
 
 
                               Art. 1. 
 
                       (Capacita' giuridica). 
 
  La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita. 
 
  I diritti che la  legge  riconosce  a  favore  del  concepito  sono
subordinati all'evento della nascita. 
 
  Le limitazioni alla capacita' giuridica derivanti dall'appartenenza
a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.