(CODICE CIVILE-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                  (Capacita' in materia di lavoro). 
 
  Il minore che ha  compiuto  gli  anni  diciotto  puo'  prestare  il
proprio lavoro,  stipulare  i  relativi  contratti  ed  esercitare  i
diritti e le azioni che ne dipendono, salve  le  leggi  speciali  che
stabiliscano un'eta' inferiore.