(CODICE CIVILE-art. 8)
                               Art. 8. 
 
              (Tutela del nome per ragioni familiari). 
 
  Nel caso previsto dall'articolo precedente,  l'azione  puo'  essere
promossa anche  da  chi,  pur  non  portando  il  nome  contestato  o
indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse  fondato
su ragioni familiari degne d'essere protette.