(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 31)
                              Art. 31. 
           CRITERI DI APPARTENENZA E TRATTAMENTO NORMATIVO 

 
  Ai lavoratori che appartengano alle categorie specificate nel comma
seguente (detti anche  "equiparati")  si  conviene  di  applicare  il
trattamento previsto dal regio decreto-legge  31  novembre  1924,  n.
1823, convertito in legge  con  legge  18  marzo  1926,  a  562,  sul
rapporto  d'impiego  privato,  senza  pregiudizio  del   loro   stato
giuridico.  L'anzianita'  utile  agli  effetti  di  tale  trattamento
decorrera'  dal  giorno  dell'assunzione  e,  per  i  lavoratori   in
servizio, dal 10 aprile 1946. 
  Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che: 
    a)  esplichino  mansioni  superiori   a   quelle   degli   operai
classificati nella categoria massima degli operai stessi; 
    b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilita'  che
non siano normalmente attribuite agli operai; 
    c) guidino e controllino il lavoro di un  gruppo  di  operai  con
apporto di competenza tecnico-pratica.