Art. 31. CRITERI DI APPARTENENZA E TRATTAMENTO NORMATIVO Ai lavoratori che appartengano alle categorie specificate nel comma seguente (detti anche "equiparati") si conviene di applicare il trattamento previsto dal regio decreto-legge 31 novembre 1924, n. 1823, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, a 562, sul rapporto d'impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L'anzianita' utile agli effetti di tale trattamento decorrera' dal giorno dell'assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 10 aprile 1946. Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che: a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi; b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilita' che non siano normalmente attribuite agli operai; c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.