(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 32)
                              Art. 32. 
                            RETRIBUZIONE 

 
  I lavoratori di cui si  tratta  sono  distinti  in  due  categorie.
Appartengono alla prima categoria coloro per i quali  lo  svolgimento
delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio  di
un certo potere  di  iniziativa  in  rapporto  alla  condotta  ed  ai
risultati  della  lavorazione,  nonche'  coloro  i  quali  esplichino
mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle  che
sono  comuni  alla  generalita'  dei  lavoratori  appartenenti   alle
categorie indicate  sotto  le  lettere  a),  b)  e  c)  dell'articolo
precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per  la
loro attribuzione alle categorie stesse. 
  In  via  esemplificativa  appartengono  alla  prima  categoria:  il
capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di piu'  forni
di riscaldo, il capo sorvegliante di miniere,  l'assistente  tessile,
ecc.; appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto
di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i
risultati  della   lavorazione,   il   sollecitatore   semplice,   il
marcatempo, il sorvegliante di miniera,  il  capo  usciere,  il  capo
fattorino, ecc. 
  I minimi di retribuzione, derivanti  dalla  assegnazione  alle  due
categorie predette risultano dalla seguente tabella: 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



 


 
  Le  disposizioni,  di  cui  all'articolo   11   e   relative   alla
ricostruzione degli elementi della retribuzione, si  applicano  anche
ai lavoratori considerati nel presente titolo.