Art. 33. CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FATTO PREESISTENTI ED INAPPLICABILITA' DEGLI USI Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi. Ferma restando la non applicabilita' degli usi di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 13 novembre 1921, n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali complessive, economiche e normative, di miglior favore anche acquisite in base ai vigenti accordi sindacali, ivi compresa la eventuale attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata eventualmente riconosciuta.