(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 33)
                              Art. 33. 
CONSERVAZIONE   DELLE   CONDIZIONI   DI   FATTO    PREESISTENTI    ED
                     INAPPLICABILITA' DEGLI USI 

 
  Quanto precede non modifica naturalmente  il  trattamento  in  atto
agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi. 
  Ferma restando la non applicabilita' degli usi di cui  all'articolo
17 del regio decreto-legge 13 novembre  1921,  n.  1825,  restano  in
vigore le condizioni individuali complessive, economiche e normative,
di  miglior  favore  anche  acquisite  in  base  ai  vigenti  accordi
sindacali, ivi compresa la  eventuale  attribuzione  della  qualifica
impiegatizia  a   coloro   ai   quali   fosse   stata   eventualmente
riconosciuta.