Art. 34. DISPOSIZIONI VARIE ED INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Le disposizioni, di cui agli articoli 24, 26, 27, 28 e 29 del titolo precedente si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente titolo, salvo che per l'indennita' in caso di dimissioni, che verra' corrisposta nelle percentuali di cui all'articolo 26 riferite alla misura di cui al primo comma dell'articolo 31.