(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 34)
                              Art. 34. 
       DISPOSIZIONI VARIE ED INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI 

 
  Le disposizioni, di cui agli articoli 24,  26,  27,  28  e  29  del
titolo precedente si applicano anche nei confronti del personale  cui
si riferisce il presente titolo, salvo che per l'indennita'  in  caso
di dimissioni,  che  verra'  corrisposta  nelle  percentuali  di  cui
all'articolo  26  riferite  alla  misura  di  cui  al   primo   comma
dell'articolo 31.