(Convenzione-art. 10)
                             Articolo 10 
 
  Le  commissioni  rogatorie  in  materia  penale  da  eseguirsi  nel
territorio di una delle due parti contraenti, saranno  trasmesse  per
via diplomatica ed espletate dalle autorita' giudiziarie. 
  Se l'autorita' giudiziaria richiesta e' incompetente,  trasmettera'
d'ufficio le commissioni rogatorie a quella  competente  informandone
immediatamente l'autorita' richiedente per via diplomatica. 
  Nei casi di urgenza, esse potranno essere  inoltrate  direttamente.
Esse saranno restituite, in ogni caso, per via diplomatica.