(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
  L'autorita' richiesta potra' rifiutare di eseguire una  commissione
rogatoria se, in base alla legge del proprio paese, questa non e'  di
sua competenza o se e' per sua natura tale  da  arrecare  pregiudizio
alla sovranita', alla sicurezza o all'ordine pubblico  del  paese  in
cui deve aver luogo.