(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  Le persone di cui e' richiesta la testimonianza saranno invitate  a
comparire secondo la procedura del paese richiesto; se  rifiutano  di
comparire l'autorita' richiesta dovra' usare i mezzi  di  coercizione
previsti dalla legge del proprio paese.