(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
  Su  espressa  domanda   dell'autorita'   richiedente,   l'autorita'
richiesta dovra': 
  1) Eseguire la commissione rogatoria secondo le modalita'  indicate
dall'autorita'   giudiziaria   richiedente   se   queste   non   sono
incompatibili con la legislazione del proprio paese. 
  2) Informare, in tempo utile, l'autorita' richiedente della data  e
del luogo in  cui  si  procedera'  all'esecuzione  della  commissione
rogatoria, affinche' le parti  interessate  possano  assistervi,  nel
quadro della legislazione del paese richiesto.