Articolo 13 Su espressa domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta dovra': 1) Eseguire la commissione rogatoria secondo le modalita' indicate dall'autorita' giudiziaria richiedente se queste non sono incompatibili con la legislazione del proprio paese. 2) Informare, in tempo utile, l'autorita' richiedente della data e del luogo in cui si procedera' all'esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano assistervi, nel quadro della legislazione del paese richiesto.