(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
  Le  commissioni  rogatorie  dovranno  essere   accompagnate   dalla
traduzione nella lingua  dell'autorita'  richiesta.  Tale  traduzione
sara' autenticata da un traduttore giurato o di cui sara' ricevuto il
giuramento conformemente alle leggi del paese richiedente.