(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  Le  commissioni  rogatorie  in  materia  civile  e  commerciale  da
eseguirsi sul territorio di una delle due parti  contraenti,  saranno
espletate dalle autorita' giudiziarie. 
  Esse saranno trasmesse per via diplomatica normale. 
  Se l'autorita' richiesta e' incompetente, trasmettera'  di  ufficio
la   commissione   rogatoria   a   quella   competente   informandone
immediatamente l'autorita' richiedente. 
  Le disposizioni di questo articolo non precludono la  facolta'  per
le  parti  contraenti  di  far   eseguire   direttamente   dai   loro
rappresentanti  diplomatici  o  consolari  le  commissioni  rogatorie
relative all'audizione dei loro cittadini. In caso  di  conflitto  di
legislazione, la nazionalita'  della  persona  di  cui  e'  richiesta
l'audizione sara' determinata dalla  legge  del  paese  in  cui  deve
essere eseguita la commissione rogatoria.