(Convenzione - art. 20)
                            Articolo 20. 
         Accettazione delle riserve ed obiezioni alle stesse 
 
  1. Una riserva autorizzata espressamente da un  trattato  non  deve
essere accettata successivamente dagli altri Stati contraenti, a meno
che il trattato non lo preveda. 
  2. Quando  risulti  dal  numero  limitato  degli  Stati  che  hanno
partecipato ai negoziati, nonche'  dall'oggetto  e  dallo  scopo  del
trattato stesso, che l'applicazione del trattato nella sua  interezza
tra tutte le parti  e'  condizione  essenziale  per  il  consenso  di
ciascuna di esse ad essere vincolata dal trattato, una  riserva  deve
essere accettata da tutte le Parti. 
  3. Quando un trattato e' un atto costitutivo di una  Organizzazione
internazionale, ed a meno che in esso non  sia  altrimenti  previsto,
una  riserva  esige  anche  l'accettazione   dell'organo   competente
dell'organizzazione in questione. 
  4. Nei casi diversi da quelli previsti dai paragrafi precedenti e a
meno che il trattato non disponga altrimenti: 
    a) l'accettazione di una riserva  da  parte  di  un  altro  Stato
contraente rende lo Stato autore della riserva parte del trattato nei
riguardi di tale altro Stato se il trattato e'  in  vigore  o  quando
esso entra in vigore per gli altri Stati summenzionati; 
    b) l'obiezione  ad  una  riserva  sollevata  da  un  altro  Stato
contraente non impedisce al trattato di  entrare  in  vigore  tra  lo
Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a
meno che non sia stata chiaramente espressa una intenzione  contraria
da parte dello Stato che ha formulato l'obiezione; 
    c) un atto che  esprima  il  consenso  di  uno  Stato  ad  essere
vincolato dal trattato e che contenga una  riserva  diventa  efficace
dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha  accettato  la
riserva. 
  5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato non preveda
altrimenti, si ritiene che una riserva sia  stata  accettata  da  uno
Stato  qualora  quest'ultimo  non  abbia  formulato  obiezioni   alla
riserva, sia allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui
ne ha ricevuto notifica, che alla data in cui ha espresso il  proprio
consenso ad essere vincolato dal trattato,  quando  quest'ultima  sia
posteriore.