Articolo 20. Accettazione delle riserve ed obiezioni alle stesse 1. Una riserva autorizzata espressamente da un trattato non deve essere accettata successivamente dagli altri Stati contraenti, a meno che il trattato non lo preveda. 2. Quando risulti dal numero limitato degli Stati che hanno partecipato ai negoziati, nonche' dall'oggetto e dallo scopo del trattato stesso, che l'applicazione del trattato nella sua interezza tra tutte le parti e' condizione essenziale per il consenso di ciascuna di esse ad essere vincolata dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le Parti. 3. Quando un trattato e' un atto costitutivo di una Organizzazione internazionale, ed a meno che in esso non sia altrimenti previsto, una riserva esige anche l'accettazione dell'organo competente dell'organizzazione in questione. 4. Nei casi diversi da quelli previsti dai paragrafi precedenti e a meno che il trattato non disponga altrimenti: a) l'accettazione di una riserva da parte di un altro Stato contraente rende lo Stato autore della riserva parte del trattato nei riguardi di tale altro Stato se il trattato e' in vigore o quando esso entra in vigore per gli altri Stati summenzionati; b) l'obiezione ad una riserva sollevata da un altro Stato contraente non impedisce al trattato di entrare in vigore tra lo Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che non sia stata chiaramente espressa una intenzione contraria da parte dello Stato che ha formulato l'obiezione; c) un atto che esprima il consenso di uno Stato ad essere vincolato dal trattato e che contenga una riserva diventa efficace dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha accettato la riserva. 5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato non preveda altrimenti, si ritiene che una riserva sia stata accettata da uno Stato qualora quest'ultimo non abbia formulato obiezioni alla riserva, sia allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto notifica, che alla data in cui ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato, quando quest'ultima sia posteriore.