(Convenzione - art. 22)
                            Articolo 22. 
         Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve 
 
  1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva puo'
essere ritirata in ogni momento senza che il consenso dello Stato che
ha accettato la riserva sia necessario per il suo ritiro. 
  2. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una obiezione ad
una riserva puo' essere ritirata in ogni momento. 
  3. A meno che il trattato non preveda  altrimenti  o  che  non  sia
altrimenti convenuto: 
    a) il ritiro di una riserva non ha efficacia nei confronti di  un
altro Stato contraente che a partire dal momento in cui tale Stato ne
ha ricevuto notifica; 
    b) il ritiro di un'obiezione ad una riserva ha efficacia soltanto
a partire dal momento in cui lo Stato che ha formulato la riserva  ha
ricevuto notifica di detto ritiro.