(Convenzione - art. 23)
                            Articolo 23. 
                   Procedura relativa alle riserve 
 
  1.  La  riserva,  l'accettazione  esplicita  di   una   riserva   e
l'obiezione ad una riserva devono essere  formulate  per  iscritto  e
comunicate  agli  Stati  contraenti  e  agli  altri  Stati  che  sono
qualificati per diventare parti del trattato. 
  2. Una riserva che  al  momento  della  firma  del  trattato  venga
formulata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione,  deve
essere confermata formalmente dallo Stato che ne e' l'autore,  quando
esso esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato. In
tal caso, si ritiene che la riserva sia stata fatta alla data in  cui
e' stata confermata. 
  3. Non occorre che siano  confermate  le  accettazioni  chiaramente
espresse di una riserva o di una obiezione ad una riserva  che  siano
anteriori alla conferma di quest'ultima. 
  4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva  deve
essere formulato per iscritto.