(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
 
  1.  Verranno  prese  le  misure  del  caso  perche',  ove  occorra,
l'adozione possa intervenire senza che l'identita' dell'adottante sia
rivelata alla famiglia del minore. 
  2. Verranno prese le misure necessarie per richiedere o  permettere
che la procedura di adozione si svolga a porte chiuse. 
  3. L'adottante e l'adottato potranno  ottenere  documenti  estratti
dai pubblici registri attestanti il fatto, la data  ed  il  luogo  di
nascita  dell'adottato,  ma  che  non  rivelino  esplicitamente   ne'
l'adozione avvenuta, ne' la identita' dei genitori naturali. 
  4. I pubblici registri saranno debitamente  conservati  e  in  ogni
caso, il loro contenuto verra' riprodotto in modo  tale  da  impedire
alle persone che non abbiano  un  interesse  legittimo  di  venire  a
conoscenza del fatto che una persona e stata adottata, o, qualora  il
fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identita' dei  genitori
naturali.