(Convenzione-art. 17)
                            ARTICOLO 17. 
 
  1. La presente Convenzione e'  aperta  alla  firma  di  ogni  Stato
membro dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  o  membro  di  una
qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di  ogni  Stato  parte
dello Statuto della Corte internazionale  di  giustizia,  nonche'  di
ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione. 
  2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica e gli strumenti
di  ratifica  saranno  depositati  presso  il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.