(Convenzione-art. 18)
                            ARTICOLO 18. 
 
  1. La presente Convenzione restera'  aperta  all'adesione  di  ogni
Stato citato al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione. 
  2. L'adesione avverra' mediante il deposito  di  uno  strumento  di
adesione presso  il  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite.