ARTICOLO 19. 1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o che vi aderira' dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.