(Convenzione-art. 19)
                            ARTICOLO 19. 
 
  1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la
data del deposito, presso il Segretario generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di  ratifica  o  di
adesione. 
  2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o che vi
aderira' dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica  o
di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni
dopo la data del deposito, da parte dello  Stato  in  questione,  del
proprio strumento di ratifica o di adesione.