ARTICOLO 20. 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ricevera' e comunichera' a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informera' il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione. 2. Non sara' autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, del pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la paralizzazione del funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verra' considerata come rientrante nella categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzione sollevino delle obiezioni. 3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avra' effetto alla data del suo ricevimento.