(Convenzione-art. 20)
                            ARTICOLO 20. 
 
  1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
ricevera' e comunichera'  a  tutti  gli  Stati  che  sono  o  possono
divenire parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che
saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni
Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informera'  il
Segretario generale entro il termine di 90  giorni  a  partire  dalla
data di tale comunicazione,  che  esso  non  accetta  la  riserva  in
questione. 
  2. Non sara' autorizzata alcuna riserva che sia  incompatibile  con
l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione,  del  pari  di  ogni
altra  riserva  che  abbia  per   effetto   la   paralizzazione   del
funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione.
Una riserva verra' considerata come rientrante nella categoria di cui
sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti  alla  Convenzione
sollevino delle obiezioni. 
  3. Le riserve possono in  ogni  momento  essere  ritirate  mediante
notifica  indirizzata  al  Segretario  generale.  La  notifica  avra'
effetto alla data del suo ricevimento.